COMUNICAZIONI

Proposta di legge del Sen. Cutrufo a favore delle moto
di Riccardo Forte

Mauro Cutrufo e Riccardo FortePresentato il conferenza stampa un DDL per la promozione dell'uso della moto, elaborato con la consulenza del CM

Il 4 aprile 2007, nella conferenza stampa tenutasi a Roma presso Palazzo Diagonale, il Senatore Mauro Cutrufo, motociclista appassionato e fondatore di un’associazione di parlamentari amici della moto, ha presentato alla stampa un Disegno di Legge a favore dell’uso di moto e ciclomotori, elaborato con la consulenza del Coordinamento Motociclisti. Il progetto, intitolato "Disposizioni a sostegno della mobilità su due ruote e modifiche al codice della strada", prevede la costituzione di un fondo nazionale per il finanziamento di progetti, presentati dalle amministrazioni locali (comuni, province, regioni) e finalizzati a favorire, promuovere e sostenere l’uso di moto e ciclomotori attraverso la realizzazione di infrastrutture, corsi, accordi commerciali, convenzioni, ecc. Inoltre, introduce alcune modifiche al Codice della Strada, alcune delle quali attese da tempo, allo scopo di adeguarlo all’attualità e correggere o eliminare alcune storture e incongruenze.
 
Presentiamo qui di seguito il Disegno di Legge commentato.  
 
DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa del Sen. CUTRUFO
 
 
 
 
Onorevoli colleghi!
Negli ultimi anni si è assistito ad un lento mutamento delle abitudini degli italiani in tema di mobilità e trasporto, in modo particolare all'interno dei grandi centri urbani. Infatti, l'aumento esponenziale del numero dei veicoli in circolazione, l'inefficienza cronica di molti sistemi di trasporto pubblico, il rincaro persistente del costo del carburante, l'innalzamento dei livelli delle polveri sottili che costringono periodicamente le amministrazioni di molti Comuni al blocco parziale della circolazione, la ricerca continua di uno sfruttamento più ottimale dei tempi, hanno indotto i cittadini a dover individuare mezzi alternativi per sopperire alle proprie necessità quotidiane di trasporto. Si è così avuto un costante incrementato delle immatricolazioni di ciclomotori ma soprattutto di motocicli, favorito anche dal miglioramento delle prestazioni e degli standard di sicurezza degli stessi. Dai dati forniti dal Ministero dei Trasporti a novembre 2006 è stato rilevato un incremento delle immatricolazioni pari al più 6% per gli scooter e più 9% per le moto, rispetto all'anno precedente.
     Questo esodo dalle quattro alle due ruote ha comportato, quindi, la nascita di una nuova categoria con proprie specifiche esigenze davanti alle quali, il legislatore non può rimanere indifferente. Anzi, visti gli indubbi benefici apportati a tutte le problematiche sopra evidenziate, si propone l'introduzione una serie di interventi volti ad incentivare il fenomeno, a tutelare tale categoria ma anche ad indirizzare ed educare ad una utilizzazione più consapevole del mezzo, in modo da tentare di prevenirne gli abusi e gli usi scorretti.
     Il presente disegno di legge si propone di perseguire queste finalità attraverso il coinvolgimento diretto degli Enti Locali, promuovendone un comportamento attivo volto all'individuazione di interventi mirati e specifici, attraverso la creazione di un " Fondo per il sostegno alla mobilità motociclistica", pari a € 30.000.000, che consente agli stessi di utilizzare strumenti idonei a risolvere le eventuali problematiche legate al proprio territorio e relative alla mobilità su due ruote.
L'accesso al Fondo avviene attraverso la proposizione di progetti, le cui finalità ed i criteri di valutazione sono individuati dal presente disegno di legge, i quali, dopo essere stati valutati da un’apposita Commissione, possono essere finanziati su rendicontazione, sino al 60%, o comunque non oltre € 1.000.000, impegnando gli Enti Locali stessi a reperire le eventuali somme eccedenti, al fine di sollecitarne una effettiva e solerte esecuzione.
Le modalità per la composizione della Commissione, per l'erogazione delle somme, per la presentazione dei progetti stessi sono demandate ad apposito bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Inoltre, spesso, e non a torto, si sente affermare che nel nostro Paese le leggi sono troppe ed in contraddizione tra loro, e perciò sovente inapplicabili. Da ciò derivano, da una parte, per i cittadini, la difficoltà di comprendere quali comportamenti siano leciti e dall’altra, per gli organi di polizia, quella di vigilare sul rispetto delle regole. Lo spirito che infonde il secondo Titolo del presente ddl è dunque quello (anche se limitatamente al Codice della Strada) di semplificare la legge e renderla al contempo più efficace, coordinandola – ma forse sarebbe più corretto dire “sincronizzarla” – con l’evoluzione della società ed il conseguente rapido mutamento delle abitudini e dei bisogni dei cittadini. Mauro Cutrufo - Super Rally 2005
 
E' sicuramente rilevante passare ad illustrare quale significato sottende alle modifiche che il presente ddl intende apportare al Codice della Strada (da ora CDS).
 
Art. 6 - abrogazione del comma 2-sexies dell’art. 213 del CDS (confisca di mezzo usato per commettere reati):
fa decadere la norma che prevede la confisca di ciclomotori e motocicli quando questi siano stati usati per commettere un reato. Si tratta di una questione di equità e di rispetto dei principi elementari del diritto. La normativa vigente, inspiegabilmente ed irragionevolmente, non prevede la confisca ove il reato venga commesso per mezzo di veicoli diversi come automobili, furgoni, camion… Quantomeno sul piano del diritto, tale diverso trattamento nei confronti di chi utilizza motocicli e ciclomotori risulta di non facile comprensione e lascia trasparire un certo pregiudizio, che si traduce in una norma irragionevolmente severa. Di più: una norma siffatta costituisce una pena preventiva ed automatica, in aperta violazione con i principi della Costituzione. Infatti, solo una condanna definitiva, stabilita al termine di un regolare iter processuale può – se il giudice lo ritiene necessario – determinare il sequestro e, successivamente, la confisca di un bene o un mezzo (in questo caso un ciclomotore o un motociclo) che sia stato utilizzato per compiere un reato.
 
Art. 7 - Modifica art. 116 CDS – Estensione del sistema a punti al patentino:
Estende al Certificato di Idoneità alla Guida di ciclomotori (il cosiddetto patentino) principi e meccanismi sanzionativi a suo tempo introdotti con la patente a punti. Pertanto, anche il possessore di “patentino” si vedrà attribuire un punteggio iniziale pari a 20; tale punteggio potrà subire decurtazioni secondo i medesimi criteri già applicati alle patenti di guida. Anche i meccanismi previsti per il recupero dei punti perduti sono quelli già in uso.
 
 
 
Art. 8 – modifica art. 126 bis CDS (Patente a punti):
 interviene in materia di patenti di guida, andando a sanare un'altra, inspiegabile, disparità di trattamento. Come recita il testo in calce alla tabella allegata al vigente art. 126 bis del CDS, ai fini del calcolo dei punti da sottrarre in caso d’infrazione, il possesso di patente di categoria A non è considerato nel determinare se il trasgressore sia da considerarsi o meno “neo patentato” e stabilire, di conseguenza quanti punti sottrarre. Si considera “neo patentato” chi ha conseguito la patente da meno di tre anni, a meno che non risulti titolare di altra patente, rilasciata da più di tre anni, che sia almeno di categoria B. Paradossalmente, dunque, chi ha la patente “A” da dieci anni e la “B” da due è considerato “neopatentato” e subisce una doppia decurtazione; viceversa, ciò non vale per chi ha la patente “B” (o superiore) da più di tre anni.
Art. 9 - modifica dell’art. 56 del CDS  (traino di rimorchi):
accoglie l’indirizzo indicato dalla Direttiva 97/24/CE e già da molti anni attuato negli altri paesi dell’Unione Europea, oltre che in USA, Canada, Australia ed altri. La direttiva citata disciplina tra le altre cose le caratteristiche che debbono avere i ganci di traino applicabili ai motocicli a due e tre ruote, prevedendo quindi che si possano trainare rimorchi. Sulle strade d’Europa, in generale, non è infrequente incontrare motociclette con carrello al traino, le quali possono circolare anche in Italia essendo la loro omologazione valida e riconosciuta in tutti gli Stati Membri. Tuttavia il nostro Paese non ha aggiornato la sua legislazione in materia e per tale ragione è stato denunciato alla Corte di Giustizia UE dalla Commissione Europea.  
 
Art. 10 – modifica art. 142 CDS (sanzioni per divieto di sosta):
riduce ad un terzo le sanzioni applicate alle violazioni delle norme sulla sosta, quando siano commesse con ciclomotori o motocicli. La ragione di ciò è intuitiva: lo spazio occupato da una motocicletta o da un ciclomotore è notevolmente inferiore a quello di qualunque autoveicolo e, in molti casi, pressoché ininfluente sulla regolarità della circolazione. Quindi, punire un motociclo in divieto di sosta con la medesima sanzione che si applicherebbe ad una berlina di cinque metri di lunghezza e quasi due di larghezza appare quanto meno sproporzionato.
 
Art. 11 – modifica art. 176 CDS (circolazione sulle corsie di emergenza): s’intende regolamentare – seguendo l’esempio di altri paesi europei - un costume ampiamente diffuso tra i conducenti di motocicli e ciclomotori, oggi considerato illegale anche se raramente perseguito. Non di rado accade di vedere transitare – su autostrade, superstrade e tangenziali - sulla corsia d’emergenza motocicli, per superare lunghe colonne di auto ferme. Si tratta di un costume diffusissimo, generalmente non più rischioso di quanto non sia il semplice fatto di viaggiare nel traffico, ma al contempo assai difficile da controllare o reprimere. La modifica al CDS ha lo scopo di rendere legale questa manovra se eseguita in condizioni di sicurezza.
 
Art. 12- modifica art. 175 CDS (requisiti per l’accesso in autostrada):
propone una soluzione razionale all’annosa questione dei requisiti per l’accesso alle autostrade. Si deve tenere conto del fatto che le limitazioni attualmente vigenti (moto di almeno 150 cm³, motocarrozzette di almeno 250 cm³) risalgono al Testo Unico del 1959, quando i motocicli di cilindrata inferiore vantavano prestazioni modestissime e si riteneva perciò inopportuno permetterne la circolazione sulle autostrade, ove avrebbero potuto costituire intralcio alla marcia degli altri veicoli. Da allora sono trascorsi ormai quasi cinquant’anni e molte cose sono cambiate. Per quanto riguarda motocicli e scooter, ad esempio, i modelli con minore velocità reperibili sul mercato, sono in grado di raggiungere gli 80 km/h, più che sufficienti per circolare su autostrade, superstrade e tangenziali. La modifica proposta abbassa il limite di cilindrata, di modo che l’accesso sarà consentito ai motocicli dai 100 cc. in su.
 
Art. 13 – modifiche art. 170 CDS (trasporto di passeggeri sui ciclomotori):
Sopprimendo il comma 2 si eliminano le restrizioni relative all’età, consentendo a tutti il trasporto del passeggero su ciclomotori e quadricicli leggeri (le cosiddette microcar), se previsto dalla carta di circolazione.
 
Artt. 14-15 – modifiche artt. 52-158 CDS (riordino norme sui quadricicli leggeri):  
modifiche al CDS aventi lo scopo di mettere ordine in materia di quadricicli. Benché questi veicoli siano comparsi sul mercato già da qualche anno, la nostra normativa non si è ancora adeguata. Eppure si tratta di una tipologia di veicoli che può svolgere un ruolo di estremo rilievo nella mobilità urbana, soprattutto per tutte quelle persone che, per molteplici ragioni - ad esempio i disabili - non sono in grado di utilizzare un’automobile o un motociclo. In verità, l'adeguamento del Codice della Strada era già previsto dal DM del 31/03/03 che recepisce la Direttiva 2002/24, ma fino ad oggi è rimasto lettera morta. Il risultato è che, in realtà, le norme concernenti tale tipologia di veicoli esistono nel nostro ordinamento, ma sono ben nascoste. All'interno del Codice della Strada, infatti,  non se ne rinviene traccia anche se il Ministero dei Trasporti provvede alla loro applicazione da anni. L'intento, dunque, è quello di rendere la normativa più trasparente possibile per tutti i cittadini e non solo per operatori e addetti del settore. Per conseguire questo risultato si è deciso di intervenire su due articoli del CDS: l'art. 52, che in origine definiva le caratteristiche dei soli ciclomotori; ed il 158, che stabilisce le regole per la fermata e la sosta dei veicoli. Il primo è stato sostituito da una nuova versione che definisce ora - ricavandole da quanto stabilito nel DM citato - anche le caratteristiche dei Quadricicli Leggeri, oltre a quelle (rimaste inalterate) dei ciclomotori. Onde sgombrare il campo da sempre possibili interpretazioni fuorvianti, nella nuova formulazione dell'art. 52 è stabilita la totale equiparazione di questi veicoli ai ciclomotori. L'art. 158 del CDS viene integrato, invece, con l'aggiunta di un ulteriore comma al fine di concedere a questi veicoli, considerati in genere come ibridi tra auto e moto e, di conseguenza, non idonei, la possibilità di poter sostare nei parcheggi riservati  ai motocicli. Il nuovo comma 2-bis stabilisce dunque, in maniera inequivocabile, che nei parcheggi riservati ai motocicli ed ai ciclomotori sia permessa la sosta di tricicli, quadricicli e motocicli muniti di sidecar. Al fine di evitare, tuttavia, abusi e fantasiosi stratagemmi si specifica anche che l'ingombro di questi veicoli deve essere contenuto all'interno degli spazi delimitati dalla segnaletica a terra.
 
Artt. 16, 17, 18 – modifiche artt. 85, 86, 116 CDS (attività di taxi e noleggio con conducente):
 hanno lo scopo di rimuovere irragionevoli ostacoli all'esercizio di attività quali noleggio con  conducente e servizio di piazza (taxi) anche con veicoli diversi da autovetture e minibus. L’attuale Codice della Strada non prevede che tale servizio possa essere effettuato con un veicolo diverso dalla classica automobile: se non vi fosse tale impedimento, probabilmente sarebbe nato da tempo un business non irrilevante, che offrirebbe opportunità di lavoro a molti giovani e contribuirebbe a ridurre il traffico in città, con benefici facilmente immaginabili. Un buon esempio in questo senso viene da Londra, città che rappresenta nel mondo un simbolo di efficienza soprattutto a livello di  trasporti pubblici. Qui, una famosa compagnia aerea offre da oltre dieci anni ai suoi clienti un servizio denominato "Limobike". Si tratta del classico servizio "Limousine" ("noleggio con conducente") generalmente disponibile nei maggiori aeroporti, effettuato però per mezzo di motociclette di grossa cilindrata dotate di tutto il necessario per accogliere al meglio il cliente ed accompagnarlo in modo rapido e piacevole alla sua destinazione. Con questa semplice modifica al CDS si vuole permettere anche agli italiani di esprimere al meglio le loro capacità ed il loro spirito di iniziativa.
 
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TITOLO I
Istituzione del Fondo per il sostegno alla mobilità motociclistica
 
Art.1
(Fondo per il sostegno alla mobilità motociclistica)
 
1. È istituito nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il « Fondo per il sostegno alla mobilità motociclistica», di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento dei progetti promossi da regioni, comuni, province e città metropolitane, a favore dell'incentivazione e del sostegno della mobilità dei motocicli e ciclomotori  nel proprio ambito territoriale .
  2. Il Fondo finanzia i progetti, di cui al comma 1, attraverso un contributo a fondo perduto dello Stato pari al 60 per cento dell’investimento effettuato dalla regione, comune, provincia o città metropolitana per la loro realizzazione o per una somma comunque non eccedente € 1.000.000. Le amministrazioni proponenti si impegnano a reperire i fondi necessari al finanziamento della quota residua.
3.  La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in 30 milioni di euro a decorrere dall’anno successivo alla pubblicazione della presente legge.
 
 
Art. 2.
(Ripartizione delle risorse)
1.     I progetti dovranno avere ad oggetto azioni, iniziative o interventi volti ad incentivare:
a)   la sicurezza stradale;
b)   l'educazione stradale all'uso del ciclomotori e del motociclo;
c)    l'educazione ambientale, con particolare attenzione ai metodi di riduzione delle emissioni e del consumo di carburante;
d)   gli usi socialmente utili di ciclomotori e motocicli
e)    la promozione di eventi sportivi motociclistici;
f)      la mobilità urbana motociclistica;
g)   il turismo motociclistico, di seguito denominato, "mototurismo".
    2. I fondi assegnati a ciascun progetto sono erogati in più soluzioni sulla base dello stato di avanzamento del progetto.
3. Le modalità di erogazione dei finanziamenti, di cui ai commi 1 e 5, sono stabilite dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti negli bandi di cui all’articolo 3.
4. Le risorse del Fondo non impegnate in ciascun esercizio finanziario sono mantenute nel bilancio dello Stato per l’anno successivo, con imputazione all’unità previsionale di base corrispondente al Fondo, in aggiunta agli stanziamenti annuali previsti dalla legge.
 
 
 
Art. 3
(Bandi)
1. Per la partecipazione ai progetti di cui all’articolo 2, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti porta a conoscenza delle amministrazioni interessate appositi bandi,  che indicano:
a) obiettivi generali;
b) obiettivi specifici;
c) destinatari;
d) modalità di finanziamento;
e) modalità di presentazione;
f) criteri di valutazione;
g) regole tecniche di riferimento.
2. Gli avvisi sono diffusi con cadenza annuale.
3. I progetti di cui all’articolo 2 potranno vedere la partecipazione congiunta di più amministrazioni locali.
4. Per la valutazione dei progetti è istituita, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, una Commissione composta dai rappresentanti delle associazioni dei motociclisti e tredici esperti, dotati di adeguata qualificazione professionale, di cui sette, compreso il presidente, individuati dal Ministro, tre designati dalle regioni e tre dagli enti locali, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Tale commissione valuta i progetti in base ai criteri indicati nell'articolo 4:
5. Nel corso del suo esame, la Commissione di valutazione può richiedere ai proponenti chiarimenti sul contenuto tecnico ed organizzativo dei progetti. Inoltre la Commissione può suggerire eventuali modifiche e accorpamenti dei progetti presentati.
6. A conclusione delle procedure di selezione, la commissione di valutazione trasmette gli atti al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in base anche alla disponibilità di fondi prevista dagli avvisi, può richiedere modifiche, accorpamenti o variazioni della quota da finanziare dei progetti, approva i progetti ammessi al finanziamento e ne dà comunicazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7. I fondi per il finanziamento dei progetti, di cui all’art. 2, comma 1, sono trasferiti alle regioni ed agli enti locali interessati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8. I decreti di cui al comma 7 sono emanati entro 15 giorni dalla data di approvazione dei progetti.
 
ART.4
(Criteri di valutazione dei progetti)
 
1.           I progetti sono selezionati solo se conformi alle indicazioni ed agli obiettivi generali individuati nell'articolo 2, comma 1.
2.     I progetti previsti all’articolo 2 devono attenersi ai seguenti criteri generali:
a)    promuovere servizi ai cittadini e, in particolar modo, a coloro che utilizzano ciclomotori e motocicli, realizzabili anche attraverso l'integrazione fra diverse amministrazioni;
b)    favorire la collaborazione tra settore pubblico e privato;
c)     prevedere la realizzazione, ove possibile, di opere stabili e durature;
d)    prevedere una scansione temporale della realizzazione dell'opera, iniziativa o intervento;
e)     prevedere idonee forme di promozione e divulgazione;
f)       l'attinenza del progetto ad uno o più degli oggetti indicati nel comma 1; 
g)    adeguatezza degli interventi, delle azioni o delle iniziative a raggiungere le finalità   perseguite dalla presente legge;
h)     miglioramento della qualità dei servizi erogati da regioni, comuni, province e città metropolitane nei confronti degli utilizzatori di ciclomotori e motocicli.
 
         3. Ulteriori criteri potranno essere previsti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  in relazione agli obiettivi specifici indicati all'articolo 2, comma 2.
 
 
 
Art. 5.
(Copertura finanziaria)
    1. A decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione della presente legge, e fino al 31 dicembre dello stesso anno, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 30 milioni di euro annui.
 
 
TITOLO II
Modifiche alle disposizioni del codice della strada per la disciplina dei motocicli e ciclomotori
 
ART.6
(Abrogazione delle norme sulla confisca dei ciclomotori)
 
1.     È abrogato il comma 2-sexies dell'articolo 213 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 
 
 
ART.7
(Introduzione dei punti per il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)
 
1.     All'articolo 116 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-quinquies sono introdotti i seguenti commi: " 1-sexies. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge al certificato di idoneità previsto per la guida di ciclomotori, disciplinato dall'articolo 116 comma 1-ter del presente decreto legislativo,è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'apposita sezione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida agli articoli 225 e 226, e subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
1-secties per l'accertamento e la decurtazione del punteggio si applicano, per quando compatibili, le disposizioni dell'articolo 126 bis.
 
Art.8
(Equiparazione patente di guida A ai fini della decurtazione dei punti)
 
1.     All'ultimo periodo della tabella allegata all'articolo 126-bis sono abrogate le seguenti parole: "di categoria B o superiore".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.9
(Rimorchi)
 
1.     Il comma 1 dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così sostituito: "1. I rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dai veicoli di cui al comma 1 dell'articolo 54, dall'articolo 53 ad esclusione della lettera h e dai filoveicoli di cui all'articolo 55 con esclusione degli autosnodati.
 
 
 
 
Art.10
(Riduzione delle sanzioni pecuniarie per la violazione divieto di sosta)
 
1.     All'articolo 142 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dopo il comma 12 è aggiunto il seguente comma; "Qualora le infrazioni indicate nel presente articolo siano commessi dai veicoli indicati dall'articolo 53 del presente decreto, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista è ridotta di un terzo"
 
 
 
 
Art.11
(Circolazione dei motocicli sulle corsie per la sosta di emergenza)
 
1.     All'articolo 176 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 al comma 1, lettera c, dopo le parole "riprendere la marcia" è aggiunto il seguente periodo: "Il divieto tuttavia non si applica ai motocicli a due ruote qualora procedano a velocità moderata e non costituiscano intralcio ai mezzi di soccorso".
 
 
 
Art. 12
(Abrogazione delle limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali)
 
1.     All'articolo 175, comma 2, Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituita la parola: "150" con la parola "100".
 
 
 
 
Art.13
(Modifiche all'articolo 170, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285)
 
 1. Il comma 2, dell'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è soppresso.
 
 
 
 
TITOLO III
Modifiche alle disposizioni del codice della strada per la disciplina dei quadricicli
 
 
Art.14
 (Modifiche all'articolo 52, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
 
1. L'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così sostituito:
 
"Art. 52.
Ciclomotori e Quadricicli leggeri
1.     1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a.      motore di cilindrata non superiore a 50 cm³, se termico;
b.     capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h;
2.     I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione Economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.
3.     I quadricicli leggeri sono veicoli a motore a quattro ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a.      massa a vuoto inferiore o pari a 350kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici;
b.     capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h;
c.     motore di cilindrata non superiore a 50 cm³ se ad accensione comandata;
d.     se equipaggiati con motori ad accensione spontanea, la potenza massima netta risulta inferiore o uguale a 4 kW;
e.       se equipaggiati con motore elettrico, la potenza nominale continua massima risulta inferiore o uguale a 4 kW.
4.     Ai fini della presente legge i quadricicli leggeri sono equiparati ai ciclomotori.
5.     Le caratteristiche dei veicoli di cui ai precedenti commi devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.
6.     Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei precedenti commi, sono considerati motoveicoli. "
 
 
Art.15
(Modifiche all'articolo 158, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
 
 
1.     All'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 introdurre il seguente comma: "2- bis Negli spazi predisposti per la sosta di veicoli a due ruote a motore possono sostare, parallelamente agli altri veicoli, anche i quadricicli leggeri, i quadricicli a motore, i tricicli e i motocicli con sidecar qualora tutte le ruote si trovino all'interno dell'area delimitata dalla riga esterna di delimitazione dell'area di sosta."
 
 
 
Art. 16
(Modifiche all'art. 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
 
1. Il comma 2 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è così modificato: "Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
·        i motocicli con e senza sidecar;
·        le motocarrozzette;
·        i tricicli;
·        i quadricicli;
·        le autovetture;
·        gli autobus;
·        i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per
trasporti specifici di persone;
·        i veicoli a trazione animale".
2.      Al comma 3 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole "un'autovettura adibita" con "un veicolo adibito".
 
 
 
 
Art. 17
(Modifiche all'art. 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
Al comma 1 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sostituire la parola "autovetture" con "veicoli".
 
 
 
Art. 18
(Modifiche all'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
 
1) Al comma 8 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificare il periodo "per guidare tricicli" in "per guidare  motocicli, tricicli".
2) Il comma 8 bis dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è così modificato: "Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria A, B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di veicoli adibiti a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10".
 

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