| Proposta di legge del Sen. Cutrufo a favore delle moto
di Riccardo Forte
Presentato il conferenza stampa un DDL per la promozione dell'uso della moto, elaborato con la consulenza del CM |
|
Il
4 aprile 2007, nella conferenza stampa tenutasi a Roma presso Palazzo
Diagonale, il Senatore Mauro Cutrufo, motociclista appassionato e
fondatore di un’associazione di parlamentari amici della moto, ha
presentato alla stampa un Disegno di Legge a favore dell’uso di moto e
ciclomotori, elaborato con la consulenza del Coordinamento
Motociclisti. Il progetto, intitolato "Disposizioni a sostegno della
mobilità su due ruote e modifiche al codice della strada", prevede la
costituzione di un fondo nazionale per il finanziamento di progetti,
presentati dalle amministrazioni locali (comuni, province, regioni) e
finalizzati a favorire, promuovere e sostenere l’uso di moto e
ciclomotori attraverso la realizzazione di infrastrutture, corsi,
accordi commerciali, convenzioni, ecc. Inoltre, introduce alcune
modifiche al Codice della Strada, alcune delle quali attese da tempo,
allo scopo di adeguarlo all’attualità e correggere o eliminare alcune
storture e incongruenze.
Presentiamo qui di seguito il Disegno di Legge commentato.
DISEGNO DI LEGGEdi iniziativa del Sen. CUTRUFO
Onorevoli colleghi!
Negli
ultimi anni si è assistito ad un lento mutamento delle abitudini degli
italiani in tema di mobilità e trasporto, in modo particolare
all'interno dei grandi centri urbani. Infatti, l'aumento esponenziale
del numero dei veicoli in circolazione, l'inefficienza cronica di molti
sistemi di trasporto pubblico, il rincaro persistente del costo del
carburante, l'innalzamento dei livelli delle polveri sottili che
costringono periodicamente le amministrazioni di molti Comuni al blocco
parziale della circolazione, la ricerca continua di uno sfruttamento
più ottimale dei tempi, hanno indotto i cittadini a dover individuare
mezzi alternativi per sopperire alle proprie necessità quotidiane di
trasporto. Si è così avuto un costante incrementato delle
immatricolazioni di ciclomotori ma soprattutto di motocicli, favorito
anche dal miglioramento delle prestazioni e degli standard di sicurezza
degli stessi. Dai dati forniti dal Ministero dei Trasporti a novembre
2006 è stato rilevato un incremento delle immatricolazioni pari al più
6% per gli scooter e più 9% per le moto, rispetto all'anno precedente.
Questo esodo dalle quattro alle due ruote ha comportato, quindi, la
nascita di una nuova categoria con proprie specifiche esigenze davanti
alle quali, il legislatore non può rimanere indifferente. Anzi, visti
gli indubbi benefici apportati a tutte le problematiche sopra
evidenziate, si propone l'introduzione una serie di interventi volti ad
incentivare il fenomeno, a tutelare tale categoria ma anche ad
indirizzare ed educare ad una utilizzazione più consapevole del mezzo,
in modo da tentare di prevenirne gli abusi e gli usi scorretti.
Il presente disegno di legge si propone di perseguire queste finalità
attraverso il coinvolgimento diretto degli Enti Locali, promuovendone
un comportamento attivo volto all'individuazione di interventi mirati e
specifici, attraverso la creazione di un " Fondo per il sostegno alla mobilità motociclistica", pari
a € 30.000.000, che consente agli stessi di utilizzare strumenti idonei
a risolvere le eventuali problematiche legate al proprio territorio e
relative alla mobilità su due ruote.
L'accesso
al Fondo avviene attraverso la proposizione di progetti, le cui
finalità ed i criteri di valutazione sono individuati dal presente
disegno di legge, i quali, dopo essere stati valutati da un’apposita
Commissione, possono essere finanziati su rendicontazione, sino al 60%,
o comunque non oltre € 1.000.000, impegnando gli Enti Locali stessi a
reperire le eventuali somme eccedenti, al fine di sollecitarne una
effettiva e solerte esecuzione.
Le
modalità per la composizione della Commissione, per l'erogazione delle
somme, per la presentazione dei progetti stessi sono demandate ad
apposito bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Inoltre,
spesso, e non a torto, si sente affermare che nel nostro Paese le leggi
sono troppe ed in contraddizione tra loro, e perciò sovente
inapplicabili. Da ciò derivano, da una parte, per i cittadini, la
difficoltà di comprendere quali comportamenti siano leciti e
dall’altra, per gli organi di polizia, quella di vigilare sul rispetto
delle regole. Lo spirito che infonde il secondo Titolo del presente ddl
è dunque quello (anche se limitatamente al Codice della Strada) di
semplificare la legge e renderla al contempo più
efficace, coordinandola – ma forse sarebbe più corretto dire
“sincronizzarla” – con l’evoluzione della società ed il conseguente
rapido mutamento delle abitudini e dei bisogni dei cittadini.
![]() E'
sicuramente rilevante passare ad illustrare quale significato sottende
alle modifiche che il presente ddl intende apportare al Codice della
Strada (da ora CDS).
Art. 6 - abrogazione del comma 2-sexies dell’art. 213 del CDS (confisca di mezzo usato per commettere reati):
fa
decadere la norma che prevede la confisca di ciclomotori e motocicli
quando questi siano stati usati per commettere un reato. Si tratta di
una questione di equità e di rispetto dei principi elementari del
diritto. La normativa vigente, inspiegabilmente ed irragionevolmente,
non prevede la confisca ove il reato venga commesso per mezzo di
veicoli diversi come automobili, furgoni, camion… Quantomeno sul piano
del diritto, tale diverso trattamento nei confronti di chi utilizza
motocicli e ciclomotori risulta di non facile comprensione e lascia
trasparire un certo pregiudizio, che si traduce in una norma
irragionevolmente severa. Di più: una norma siffatta costituisce una
pena preventiva ed automatica, in aperta violazione con i principi
della Costituzione. Infatti, solo una condanna definitiva, stabilita al
termine di un regolare iter processuale può – se il giudice
lo ritiene necessario – determinare il sequestro e, successivamente, la
confisca di un bene o un mezzo (in questo caso un ciclomotore o un
motociclo) che sia stato utilizzato per compiere un reato.
Art. 7 - Modifica art. 116 CDS – Estensione del sistema a punti al patentino:
Estende
al Certificato di Idoneità alla Guida di ciclomotori (il cosiddetto
patentino) principi e meccanismi sanzionativi a suo tempo introdotti
con la patente a punti. Pertanto, anche il possessore di “patentino” si
vedrà attribuire un punteggio iniziale pari a 20; tale punteggio potrà
subire decurtazioni secondo i medesimi criteri già applicati alle
patenti di guida. Anche i meccanismi previsti per il recupero dei punti
perduti sono quelli già in uso.
Art. 8 – modifica art. 126 bis CDS (Patente a punti):
interviene
in materia di patenti di guida, andando a sanare un'altra,
inspiegabile, disparità di trattamento. Come recita il testo in calce
alla tabella allegata al vigente art. 126 bis del CDS, ai fini del
calcolo dei punti da sottrarre in caso d’infrazione, il possesso di
patente di categoria A non è considerato nel determinare se il
trasgressore sia da considerarsi o meno “neo patentato” e stabilire, di
conseguenza quanti punti sottrarre. Si considera “neo patentato” chi ha
conseguito la patente da meno di tre anni, a meno che non risulti
titolare di altra patente, rilasciata da più di tre anni, che sia
almeno di categoria B. Paradossalmente, dunque, chi ha la patente “A”
da dieci anni e la “B” da due è considerato “neopatentato” e subisce
una doppia decurtazione; viceversa, ciò non vale per chi ha la patente
“B” (o superiore) da più di tre anni.
Art. 9 - modifica dell’art. 56 del CDS (traino di rimorchi):
accoglie
l’indirizzo indicato dalla Direttiva 97/24/CE e già da molti anni
attuato negli altri paesi dell’Unione Europea, oltre che in USA,
Canada, Australia ed altri. La direttiva citata disciplina tra le altre
cose le caratteristiche che debbono avere i ganci di traino applicabili
ai motocicli a due e tre ruote, prevedendo quindi che si possano
trainare rimorchi. Sulle strade d’Europa, in generale, non è
infrequente incontrare motociclette con carrello al traino, le quali
possono circolare anche in Italia essendo la loro omologazione valida e
riconosciuta in tutti gli Stati Membri. Tuttavia il nostro Paese non ha
aggiornato la sua legislazione in materia e per tale ragione è stato
denunciato alla Corte di Giustizia UE dalla Commissione Europea.
Art. 10 – modifica art. 142 CDS (sanzioni per divieto di sosta):
riduce
ad un terzo le sanzioni applicate alle violazioni delle norme sulla
sosta, quando siano commesse con ciclomotori o motocicli. La ragione di
ciò è intuitiva: lo spazio occupato da una motocicletta o da un
ciclomotore è notevolmente inferiore a quello di qualunque autoveicolo
e, in molti casi, pressoché ininfluente sulla regolarità della
circolazione. Quindi, punire un motociclo in divieto di sosta con la
medesima sanzione che si applicherebbe ad una berlina di cinque metri
di lunghezza e quasi due di larghezza appare quanto meno sproporzionato.
Art. 11 – modifica art. 176 CDS (circolazione sulle corsie di emergenza): s’intende
regolamentare – seguendo l’esempio di altri paesi europei - un costume
ampiamente diffuso tra i conducenti di motocicli e ciclomotori, oggi
considerato illegale anche se raramente perseguito. Non di rado accade
di vedere transitare – su autostrade, superstrade e tangenziali - sulla
corsia d’emergenza motocicli, per superare lunghe colonne di auto
ferme. Si tratta di un costume diffusissimo, generalmente non più
rischioso di quanto non sia il semplice fatto di viaggiare nel
traffico, ma al contempo assai difficile da controllare o reprimere. La
modifica al CDS ha lo scopo di rendere legale questa manovra se
eseguita in condizioni di sicurezza.
Art. 12- modifica art. 175 CDS (requisiti per l’accesso in autostrada):
propone
una soluzione razionale all’annosa questione dei requisiti per
l’accesso alle autostrade. Si deve tenere conto del fatto che le
limitazioni attualmente vigenti (moto di almeno 150 cm³,
motocarrozzette di almeno 250 cm³) risalgono al Testo Unico del 1959,
quando i motocicli di cilindrata inferiore vantavano prestazioni
modestissime e si riteneva perciò inopportuno permetterne la
circolazione sulle autostrade, ove avrebbero potuto costituire
intralcio alla marcia degli altri veicoli. Da allora sono trascorsi
ormai quasi cinquant’anni e molte cose sono cambiate. Per quanto
riguarda motocicli e scooter, ad esempio, i modelli con minore velocità
reperibili sul mercato, sono in grado di raggiungere gli 80 km/h, più
che sufficienti per circolare su autostrade, superstrade e tangenziali.
La modifica proposta abbassa il limite di cilindrata, di modo che
l’accesso sarà consentito ai motocicli dai 100 cc. in su.
Art. 13 – modifiche art. 170 CDS (trasporto di passeggeri sui ciclomotori):
Sopprimendo
il comma 2 si eliminano le restrizioni relative all’età, consentendo a
tutti il trasporto del passeggero su ciclomotori e quadricicli leggeri
(le cosiddette microcar), se previsto dalla carta di circolazione.
Artt. 14-15 – modifiche artt. 52-158 CDS (riordino norme sui quadricicli leggeri):
modifiche
al CDS aventi lo scopo di mettere ordine in materia di quadricicli.
Benché questi veicoli siano comparsi sul mercato già da qualche anno,
la nostra normativa non si è ancora adeguata. Eppure si tratta di una
tipologia di veicoli che può svolgere un ruolo di estremo rilievo nella
mobilità urbana, soprattutto per tutte quelle persone che, per
molteplici ragioni - ad esempio i disabili - non sono in grado di
utilizzare un’automobile o un motociclo. In verità, l'adeguamento del
Codice della Strada era già previsto dal DM del 31/03/03 che recepisce
la Direttiva 2002/24, ma fino ad oggi è rimasto lettera morta. Il
risultato è che, in realtà, le norme concernenti tale tipologia di
veicoli esistono nel nostro ordinamento, ma sono ben nascoste.
All'interno del Codice della Strada, infatti, non se ne rinviene
traccia anche se il Ministero dei Trasporti provvede alla loro
applicazione da anni. L'intento, dunque, è quello di rendere la
normativa più trasparente possibile per tutti i cittadini e non solo
per operatori e addetti del settore. Per conseguire questo risultato si
è deciso di intervenire su due articoli del CDS: l'art. 52, che in
origine definiva le caratteristiche dei soli ciclomotori; ed il 158,
che stabilisce le regole per la fermata e la sosta dei veicoli. Il
primo è stato sostituito da una nuova versione che definisce ora -
ricavandole da quanto stabilito nel DM citato - anche le
caratteristiche dei Quadricicli Leggeri, oltre a quelle (rimaste
inalterate) dei ciclomotori. Onde sgombrare il campo da sempre
possibili interpretazioni fuorvianti, nella nuova formulazione
dell'art. 52 è stabilita la totale equiparazione di questi veicoli ai
ciclomotori. L'art. 158 del CDS viene integrato, invece, con l'aggiunta
di un ulteriore comma al fine di concedere a questi veicoli,
considerati in genere come ibridi tra auto e moto e, di conseguenza,
non idonei, la possibilità di poter sostare nei parcheggi riservati
ai motocicli. Il nuovo comma 2-bis stabilisce dunque, in
maniera inequivocabile, che nei parcheggi riservati ai motocicli ed ai
ciclomotori sia permessa la sosta di tricicli, quadricicli e motocicli
muniti di sidecar. Al fine di evitare, tuttavia, abusi e
fantasiosi stratagemmi si specifica anche che l'ingombro di questi
veicoli deve essere contenuto all'interno degli spazi delimitati dalla
segnaletica a terra.
Artt. 16, 17, 18 – modifiche artt. 85, 86, 116 CDS (attività di taxi e noleggio con conducente):
hanno
lo scopo di rimuovere irragionevoli ostacoli all'esercizio di attività
quali noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) anche
con veicoli diversi da autovetture e minibus. L’attuale Codice della
Strada non prevede che tale servizio possa essere effettuato con un
veicolo diverso dalla classica automobile: se non vi fosse tale
impedimento, probabilmente sarebbe nato da tempo un business non
irrilevante, che offrirebbe opportunità di lavoro a molti giovani e
contribuirebbe a ridurre il traffico in città, con benefici facilmente
immaginabili. Un buon esempio in questo senso viene da Londra, città
che rappresenta nel mondo un simbolo di efficienza soprattutto a
livello di trasporti pubblici. Qui, una famosa compagnia aerea
offre da oltre dieci anni ai suoi clienti un servizio denominato
"Limobike". Si tratta del classico servizio "Limousine" ("noleggio con
conducente") generalmente disponibile nei maggiori aeroporti,
effettuato però per mezzo di motociclette di grossa cilindrata dotate
di tutto il necessario per accogliere al meglio il cliente ed
accompagnarlo in modo rapido e piacevole alla sua destinazione. Con
questa semplice modifica al CDS si vuole permettere anche agli italiani
di esprimere al meglio le loro capacità ed il loro spirito di
iniziativa.
* * *
TITOLO I
Istituzione del Fondo per il sostegno alla mobilità motociclistica
Art.1
(Fondo per il sostegno alla mobilità motociclistica)
1. È istituito nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il « Fondo per il sostegno alla mobilità motociclistica»,
di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento dei progetti
promossi da regioni, comuni, province e città metropolitane, a favore
dell'incentivazione e del sostegno della mobilità dei motocicli e
ciclomotori nel proprio ambito territoriale .
2.
Il Fondo finanzia i progetti, di cui al comma 1, attraverso un
contributo a fondo perduto dello Stato pari al 60 per cento
dell’investimento effettuato dalla regione, comune, provincia o città
metropolitana per la loro realizzazione o per una somma comunque non
eccedente € 1.000.000. Le amministrazioni proponenti si impegnano a reperire i fondi necessari al finanziamento della quota residua.
3.
La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in 30 milioni di
euro a decorrere dall’anno successivo alla pubblicazione della presente
legge.
Art. 2.
(Ripartizione delle risorse)
1. I progetti dovranno avere ad oggetto azioni, iniziative o interventi volti ad incentivare:
a) la sicurezza stradale;
b) l'educazione stradale all'uso del ciclomotori e del motociclo;
c) l'educazione ambientale, con particolare attenzione ai metodi di riduzione delle emissioni e del consumo di carburante;
d) gli usi socialmente utili di ciclomotori e motocicli
e) la promozione di eventi sportivi motociclistici;
f) la mobilità urbana motociclistica;
g) il turismo motociclistico, di seguito denominato, "mototurismo".
2. I fondi assegnati a ciascun progetto sono erogati in più soluzioni sulla base dello stato di avanzamento del progetto.
3.
Le modalità di erogazione dei finanziamenti, di cui ai commi 1 e 5,
sono stabilite dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti negli
bandi di cui all’articolo 3.
4. Le
risorse del Fondo non impegnate in ciascun esercizio finanziario sono
mantenute nel bilancio dello Stato per l’anno successivo, con
imputazione all’unità previsionale di base corrispondente al Fondo, in
aggiunta agli stanziamenti annuali previsti dalla legge.
Art. 3
(Bandi)
1. Per la partecipazione ai progetti di cui all’articolo 2, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti porta a conoscenza delle amministrazioni interessate appositi bandi, che indicano:
a) obiettivi generali;
b) obiettivi specifici;
c) destinatari;
d) modalità di finanziamento;
e) modalità di presentazione;
f) criteri di valutazione;
g) regole tecniche di riferimento.
2. Gli avvisi sono diffusi con cadenza annuale.
3. I progetti di cui all’articolo 2 potranno vedere la partecipazione congiunta di più amministrazioni locali.
4. Per la valutazione dei progetti è istituita, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,
una Commissione composta dai rappresentanti delle associazioni dei
motociclisti e tredici esperti, dotati di adeguata qualificazione
professionale, di cui sette, compreso il presidente, individuati dal
Ministro, tre designati dalle regioni e tre dagli enti locali, entro
sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Tale commissione
valuta i progetti in base ai criteri indicati nell'articolo 4:
5.
Nel corso del suo esame, la Commissione di valutazione può richiedere
ai proponenti chiarimenti sul contenuto tecnico ed organizzativo dei
progetti. Inoltre la Commissione può suggerire eventuali modifiche e
accorpamenti dei progetti presentati.
6. A
conclusione delle procedure di selezione, la commissione di valutazione
trasmette gli atti al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in
base anche alla disponibilità di fondi prevista dagli avvisi, può
richiedere modifiche, accorpamenti o variazioni della quota da
finanziare dei progetti, approva i progetti ammessi al finanziamento e
ne dà comunicazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7.
I fondi per il finanziamento dei progetti, di cui all’art. 2, comma 1,
sono trasferiti alle regioni ed agli enti locali interessati con
decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8. I decreti di cui al comma 7 sono emanati entro 15 giorni dalla data di approvazione dei progetti.
ART.4
(Criteri di valutazione dei progetti)
1. I progetti sono selezionati solo se conformi alle indicazioni ed agli obiettivi generali individuati nell'articolo 2, comma 1.
2. I progetti previsti all’articolo 2 devono attenersi ai seguenti criteri generali:
a) promuovere servizi ai cittadini e, in particolar modo, a coloro che utilizzano ciclomotori e motocicli, realizzabili anche attraverso l'integrazione fra diverse amministrazioni;
b) favorire la collaborazione tra settore pubblico e privato;
c) prevedere la realizzazione, ove possibile, di opere stabili e durature;
d) prevedere una scansione temporale della realizzazione dell'opera, iniziativa o intervento;
e) prevedere idonee forme di promozione e divulgazione;
f) l'attinenza del progetto ad uno o più degli oggetti indicati nel comma 1;
g) adeguatezza
degli interventi, delle azioni o delle iniziative a raggiungere le
finalità perseguite dalla presente legge;
h) miglioramento
della qualità dei servizi erogati da regioni, comuni, province e città
metropolitane nei confronti degli utilizzatori di ciclomotori e motocicli.
3. Ulteriori criteri potranno essere previsti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in relazione agli obiettivi specifici indicati all'articolo 2, comma 2.
Art. 5.
(Copertura finanziaria)
1.
A decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione della presente
legge, e fino al 31 dicembre dello stesso anno, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di
cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e
all’alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo
pari a 30 milioni di euro annui.
TITOLO II
Modifiche alle disposizioni del codice della strada per la disciplina dei motocicli e ciclomotori
ART.6
(Abrogazione delle norme sulla confisca dei ciclomotori)
1. È abrogato il comma 2-sexies dell'articolo 213 Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
ART.7
(Introduzione dei punti per il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori)
1. All'articolo 116 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-quinquies sono introdotti i seguenti commi: " 1-sexies.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge al certificato
di idoneità previsto per la guida di ciclomotori, disciplinato
dall'articolo 116 comma 1-ter del presente decreto
legislativo,è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio,
annotato nell'apposita sezione dell'anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida agli articoli 225 e 226, e subisce decurtazioni, nella
misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione
all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le
quali è prevista la sanzione amministrativa ovvero di una tra le norme
di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima.
L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare
dal verbale di contestazione.
1-secties per l'accertamento e la decurtazione del punteggio si applicano, per quando compatibili, le disposizioni dell'articolo 126 bis.
Art.8
(Equiparazione patente di guida A ai fini della decurtazione dei punti)
1. All'ultimo periodo della tabella allegata all'articolo 126-bis sono abrogate le seguenti parole: "di categoria B o superiore".
Art.9
(Rimorchi)
1. Il
comma 1 dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285
è così sostituito: "1. I rimorchi sono veicoli destinati ad essere
trainati dai veicoli di cui al comma 1 dell'articolo 54, dall'articolo
53 ad esclusione della lettera h e dai filoveicoli di cui all'articolo
55 con esclusione degli autosnodati.
Art.10
(Riduzione delle sanzioni pecuniarie per la violazione divieto di sosta)
1. All'articolo
142 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dopo il comma 12 è
aggiunto il seguente comma; "Qualora le infrazioni indicate nel
presente articolo siano commessi dai veicoli indicati dall'articolo 53
del presente decreto, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista è
ridotta di un terzo"
Art.11
(Circolazione dei motocicli sulle corsie per la sosta di emergenza)
1. All'articolo
176 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 al comma 1, lettera
c, dopo le parole "riprendere la marcia" è aggiunto il seguente
periodo: "Il divieto tuttavia non si applica ai motocicli a due ruote
qualora procedano a velocità moderata e non costituiscano intralcio ai
mezzi di soccorso".
Art. 12
(Abrogazione delle limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali)
1. All'articolo 175, comma 2, Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituita la parola: "150" con la parola "100".
Art.13
(Modifiche all'articolo 170, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285)
1. Il comma 2, dell'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è soppresso.
TITOLO III
Modifiche alle disposizioni del codice della strada per la disciplina dei quadricicli
Art.14
(Modifiche all'articolo 52, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. L'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è così sostituito:
"Art. 52.
Ciclomotori e Quadricicli leggeri
1. 1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a. motore di cilindrata non superiore a 50 cm³, se termico;
b. capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h;
2. I
ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al
trasporto merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento
delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei
trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti
prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti
emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione
Economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a ciò
non osti il diritto comunitario.
3. I quadricicli leggeri sono veicoli a motore a quattro ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a. massa a vuoto inferiore o pari a 350kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici;
b. capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h;
c. motore di cilindrata non superiore a 50 cm³ se ad accensione comandata;
d. se equipaggiati con motori ad accensione spontanea, la potenza massima netta risulta inferiore o uguale a 4 kW;
e. se equipaggiati con motore elettrico, la potenza nominale continua massima risulta inferiore o uguale a 4 kW.
4. Ai fini della presente legge i quadricicli leggeri sono equiparati ai ciclomotori.
5. Le
caratteristiche dei veicoli di cui ai precedenti commi devono risultare
per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la
determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalità per il
controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad
evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.
6. Detti
veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle
caratteristiche indicate nei precedenti commi, sono considerati
motoveicoli. "
Art.15
(Modifiche all'articolo 158, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 introdurre il seguente comma: "2- bis
Negli spazi predisposti per la sosta di veicoli a due ruote a motore
possono sostare, parallelamente agli altri veicoli, anche i quadricicli
leggeri, i quadricicli a motore, i tricicli e i motocicli con sidecar
qualora tutte le ruote si trovino all'interno dell'area delimitata
dalla riga esterna di delimitazione dell'area di sosta."
Art. 16
(Modifiche all'art. 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. Il
comma 2 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, è così modificato: "Possono essere destinati ad effettuare
servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
· i motocicli con e senza sidecar;
· le motocarrozzette;
· i tricicli;
· i quadricicli;
· le autovetture;
· gli autobus;
· i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per
trasporti specifici di persone;
· i veicoli a trazione animale".
2.
Al comma 3 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, sostituire le parole "un'autovettura adibita" con "un
veicolo adibito".
Art. 17
(Modifiche all'art. 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
Al comma 1 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sostituire la parola "autovetture" con "veicoli".
Art. 18
(Modifiche all'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1) Al
comma 8 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, modificare il periodo "per guidare tricicli" in "per guidare
motocicli, tricicli".
2)
Il comma 8 bis dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, è così modificato: "Il certificato di cui al comma 8 può
essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso
di patente di categoria A, B, C e D speciale e siano stati riconosciuti
idonei alla conduzione di taxi e di veicoli adibiti a noleggio, con
specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in
base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma
dell'articolo 119, comma 10".
|
|
|
|